Notizie Utili
È possibile fare in Comune l’autentica della firma sul passaggio di proprietà di beni mobili registrati, quali automezzi, (compresi camions e rimorchi), motocicli superiori a 50 cc di cilindrata e imbarcazioni.
Il venditore e proprietario del veicolo ( indicato nel Foglio Complementare per le auto immatricolate fino al 1992 o nel Certificato di Proprietà per le auto immatricolate dal 1993) firma la Dichiarazione di vendita davanti al funzionario comunale.
L’autentica non prevede alcuna valutazione del contenuto dell’atto e delle dichiarazioni contenute, ma solo la verifica dell’identità del venditore che firma, attraverso il documento di identità/riconoscimento valido.
Sono autorizzati ad autenticare le firme oltre ai notai e agli uffici comunali:
Gli sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) attivi presso le delegazioni ACI e Agenzie Pratiche Auto
Gli uffici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA
Gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile
Per chi ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati dal 1993 in poi):
La firma del venditore va fatta sulla Dichiarazione di vendita che si trova nel riquadro “T”, sul retro del Certificato di Proprietà (CDP).
I quadri “M” e “T” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
Il venditore appone la propria firma nel quadro “T” del Certificato di Proprietà (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti.
Attenzione!
Per chi ha il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD)
Dal 5 ottobre 2015, il Certificato di Proprietà viene rilasciato dal PRA esclusivamente in modalità digitale sostituendo progressivamente l’attuale documento cartaceo.
Tutte le persone in possesso del nuovo Certificato di Proprietà, in caso di vendita del veicolo, dovranno recarsi al PRA muniti di ricevuta di possesso del Certificato e provvedere a materializzarlo,rendendolo cartaceo. Solo dopo aver ottenuto dal PRA la materializzazione del Certificato di Proprietà sarà possibile ottenere l’autentica della firma sulla dichiarazione di vendita.
Il CDPD dovrà essere presentato completo in tutte le sue pagine.
I quadri “C” e “G” del Certificato di Proprietà, devono essere interamente compilati indicando tutti i dati anagrafici dell’acquirente (nome – cognome – luogo e data di nascita – indirizzo e Codice Fiscale) ed il prezzo di vendita.
Il venditore appone la propria firma nel quadro “G” del Certificato di Proprietà Digitale (CDP) alla presenza del funzionario incaricato che contestualmente provvede all’autentica della firma nei modi previsti.
La ‘materializzazione’ del CDPD, è gratuita, occorre indicare al funzionario del PRA i dati dell’acquirente e questi rilascerà una copia cartacea del CDP già compilata e pronta per l’autenticazione in comune.
Per chi non ha il certificato di proprietà (veicoli immatricolati prima del 1993 con Foglio complementare):
deve essere presentata, a cura degli interessati, una scrittura privata sulla quale devono essere riportati i dati anagrafici (nome – cognome luogo e data di nascita indirizzo) e il codice fiscale dell’acquirente, la targa e i dati del mezzo, il prezzo di vendita e la data .
Per chi ha ereditato un veicolo: in questo caso ci si deve rivolgere al PRA al quale deve essere presentata, a cura degli interessati, una dichiarazione di accettazione di eredità nella quale si indichino tutti gli eredi e si chieda l’intestazione ai medesimi del veicolo.
Auto intestata a più persone: la dichiarazione di vendita viene fatta sul CDP (se presente) o su atto separato ed è necessaria la firma di tutti gli intestatari. Le firme possono essere effettuate anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell’ultima firma autenticata).
Comunione dei beni: se il bene oggetto della vendita ricade in regime di comunione dei beni tra i coniugi, questi dovranno firmare entrambi la dichiarazione di vendita, anche se il loro nome non compare sul certificato di proprietà. E’ necessario che tale condizione venga segnalata al funzionario al momento dell’autentica.
Beni appartenenti a società: nel caso il bene oggetto della vendita sia intestato a società la dichiarazione di vendita, redatta sul CDP (se presente) o su atto separato deve essere firmata dal legale rappresentante della Ditta o Società che risulta intestataria del veicolo, che deve dimostrare di avere poteri di firma esibendo una visura camerale o altra documentazione idonea ( statuto – delibera societaria – certificato rilasciato dalla Camera di Commercio con validità non superiore ai 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma – dichiarazione sostitutiva.
Procura a vendere: coloro che siano in possesso di una procura a vendere o di atto che dia titolo ad eseguire la vendita in nome e per conto di altri dovranno esibire atti originali dai quali possa verificarsi tale facoltà. La dichiarazione di vendita è redatta con atto separato in unica copia citando gli estremi della Procura (data di rilascio, notaio autenticante numero di repertorio.
Imbarcazioni: la dichiarazione di vendita viene fatta su atto separato (fac simile scaricabile) ed è prevista solo per le imbarcazioni e non per i natanti (i natanti sono: unità da diporto a remi – unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o interiore a 10 metri – ogni unità da diporto di cui ai punti precedenti destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne).
Casi particolari :
Vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di vendita è redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell’acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, indica di essere proprietario ma non intestatario al PRA del veicolo (fac simile scaricabile)
Variazione di denominazione sociale:
la Società che ha cambiato denominazione o ragione sociale deve rettificare i dati sul certificato di proprietà del bene mobile di proprietà della società presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso
Variazione di nome o cognome:
l’intestatario del veicolo che ha cambiato il proprio nome o cognome deve provvedere alla rettifica dei dati sul certificato di proprietà del bene mobile, presso gli enti competenti, prima di procedere alla vendita dello stesso
Smarrimento certificato di proprietà o foglio complementare:
prima di procedere alla vendita del mezzo, è necessario provvedere alla denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza e richiedere il duplicato dei documenti presso gli enti competenti
Come
Il venditore si presenta allo sportello con il certificato di proprietà del veicolo già compilato nel riquadro “T” oppure con dichiarazione di vendita compilata separatamente nei casi previsti .
Il venditore firma davanti al funzionario comunale incaricato dell’autentica, esibendo un documento di identità valido e la documentazione di seguito indicata, a seconda dei casi:
- persona giuridica (Ditta, Società ecc.): documentazione attestante i poteri di firma:
statuto – delibera societaria – certificato rilasciato dalla Camera di Commercio (validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma – dichiarazione sostitutiva. - procuratore speciale: Procura rilasciata dal notaio.
La trascrizione del passaggio di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico deve avvenire entro 60 giorni dall’autentica della firma e può essere effettuata in qualsiasi Pubblico Registro Automobilistico indipendentemente dalla provincia di residenza dell’acquirente e del venditore.Tutte le informazioni relative al passaggio di proprietà sono disponibili nel sito dell’ACI .
Costo
1 marca da bollo da euro 16.00; euro 0.52 per diritti di segreteria.