GREEN PASS, INFORMATIVA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE NEL COMUNE DI MANDURIA

Mascherine all'aperto e discoteche chiuse: nuova ordinanza fino al 10 febbraio 2022

Il provvedimento del Ministero della Salute del 31 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha prorogato alcune misure di ulteriori 10 giorni

E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 1° febbraio, l'ordinanza del 31 gennaio 2022 del Ministero della Salute che progoga fino al 10 febbraio 2022 l'obbligo di indossare la mascherina "nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto".

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Discoteche

L'ordinanza proroga anche la sospensione, fino al 10 febbraio 2022, delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Emergenza Covid-19: tabella aggiornata della attività consentite

Chiarimenti e ripiego delle attività consentite senza/con green pass “base” o “rafforzato” dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL 1/2022

Il Governo ha pubblicato la nuova tabella aggiornata al 11/1/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato”.

Inoltre, è possibile consultare le FAQ sull'utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale.

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e alle ordinanze del Ministro della Salute, dallo scorso 10 gennaio si applicano le misure previste:

  • per la zona bianca a Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria;
  • per la zona gialla ad Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

NB - Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

  • Le nuove misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria

A partire dall’8 gennaio è in vigore il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1.

OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50

Il testo introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. L’obbligo sussiste fino al 15 di giugno. In buona sostanza, chi alla data del 1° febbraio, non ha iniziato il ciclo vaccinale primario, o non ha completato il "ciclo vaccinale primario" o non ha fatto "la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi" sarà assoggettato a sanzione amministrativa di 100 euro una tantum. Il decreto stabilisce anche come i destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio abbiano 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare alla Asl "l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità".

GREEN PASS RAFFORZATO PER I LAVORATORI OVER 50

Dal 15 febbraio i lavoratori over 50 soggetti all’obbligo vaccinale devono avere il Green pass rafforzato. Dopo 5 giorni di assenza il lavoratore viene considerato in assenza ingiustificata. Conserva il posto di lavoro e non ha sanzioni disciplinari, ma vengono sospesi retribuzione e ogni altro emolumento fino a quando il lavoratore non si dota del Super Green pass. L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto sarà assogettato ad una sanzione amministrativa da 600,00 a 1.500,00 euro, restando ferme le conseguenze disciplinari secondo le rispettive normative di settore. Per i datori di lavoro che violano l’obbligo di controllo la sanzione va dai 400 ai 1.000 euro.

Sull’obbligo vaccinale insistono tre tipi di sanzione: la prima è quella prevista per gli over 50 enni di 100 euro, una tantum, che scatta per il solo fatto di non sottoporsi alle somministrazioni del siero anti Covid, pur essendo obbligati; la seconda è la sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l'obbligato al vaccino è un lavoratore; è prevista poi la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro se l'obbligato al vaccino viene trovato sul luogo di lavoro senza Green Pass rafforzato (ovvero a seguito di vaccinazione o dopo accertata guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata.

 

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già contemplate dalle norme che hanno introdotto il Green Pass rafforzato per accedere a determinati servizi e attività, come ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi, musei e mostre. In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall'età) può incorrere in una sanzione da 400 a 1000 euro se colto senza Super Green Pass nei luoghi in cui è necessario.

 

SOSPENSIONE LAVORATORI 

Tutte le imprese, trascorsi 5 giorni di assenza ingiustificata, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid. La sostituzione sarà di 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

 

OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE UNIVERSITÀ

Dal 1° febbraio, l'obbligo vaccinale è esteso al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). È previsto, inoltre, che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni AFAM ad assicurare il rispetto dell'obbligo. L'inosservanza di quanto previsto potrà portare alla sospensione dell'attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l'obbligo di possedere ed esibire il green pass che attesti o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore.

 

DOVE SERVE IL SUPER GREEN PASS

Dal 10 gennaio è in vigore anche l'obbligo di super Green pass per i trasporti locali (su bus e metro obbligo di indossare anche la mascherina Ffp2), gli spettacoli, i bar e per altre attività sociali. Resterà attivo fino al 31 marzo, data di fine dello stato di emergenza.

L’obbligo di Green Pass base è esteso a tutti coloro che accedono ai servizi alla persona oltre che a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Per quanto riguarda il lavoro, il Ministero per la Pubblica amministrazione e quello per il Lavoro hanno adottato una circolare volta a promuovere e favorire il ricorso al lavoro agile.

Cambiano poi le regole per la gestione dei casi di positività nelle classi scolastiche. Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test deve essere ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni. Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni (o che sono guariti da più di 120 giorni) e che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

  • Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

GREEN PASS VALIDO 6 MESI DA FEBBRAIO 2022

Con il decreto n. 221 del 24 dicembre 2021 è stato prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022.  Con l'articolo 3 riduce la durata del green pass "a decorrere dal primo febbraio 2022". Il certificato verde sarà valido 6 mesi e non 9, come accade attualmente.

OBBLIGO MASCHERINA ALL'APERTO

Scatta l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca. Da oggi, secondo l'articolo 4, "fino al 31 gennaio 2022" è previsto "l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto" e "anche in zona bianca". Finora, l'obbligo di mascherine all'aperto era legato alla zona gialla o in caso di assembramenti o in aree indicate da specifiche ordinanze a livello locale.

OBBLIGO MASCHERINA FFP2

Con l'articolo 4, il decreto 221/21 introduce l'obbligo, a partire dal 25 dicembre, della Ffp2 sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, locali all'aperto, stadi. E questo fino al termine dello stato di emergenza, che al momento è fissato al 31 marzo.
"Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2", prevede il resto. Niente popcorn e bibite al cinema, visto che "è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso". La mascherina Ffp2 va indossata anche su autobus e metro: l'obbligo si applica "anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto" pubblico.

GREEN PASS RAFFORZATO

L'articolo 5 definisce l'estensione dell'uso del Green pass rafforzato - il certificato rilasciato a vaccinati o guariti - fino alla cessazione dello stato di emergenza per il consumo anche al banco in bar e ristoranti.
Il decreto prevede anche l'estensione dell’obbligo di Super Green pass chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, ma anche per musei e mostre. Super Green Pass al chiuso per i centri benessere, centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia) al chiuso e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
Il green pass rafforzato è obbligatorio per:
- bar e ristoranti al chiuso
- cinema e teatri
- stadi
- eventi sportivi
- cerimonie pubbliche
Il green pass base è obbligatorio per:
- palestre e piscine
- centri sportivi
- spogliatoi per l’attività sportiva
- alberghi
- aerei, treni, navi
- autobus, tram, metropolitane
Dal 10 gennaio 2021 il green pass rafforzato sarà obbligatorio anche per:
- al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra;
- musei e mostre;
- al chiuso per i centri benessere;
- centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- parchi tematici e di divertimento;
- al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
- corsi di formazione in presenza.

DISCOTECHE, CHIUSURA FINO AL 31 GENNAIO

A partire dal 25 dicembre, data di entrata in vigore del decreto 221/21, "fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti", prevede l'articolo 6.
Fino alla fine di gennaio, chiusura delle discoteche: "Sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati".

RSA

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

GREEN PASS, INFORMATIVA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE NEL COMUNE DI MANDURIA

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l’accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per la omogenea definizione delle modalità organizzative il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, ha adottato le linee guida i cui contenuti sono di seguito sinteticamente rappresentati.

CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA

  • OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS LAVORATORI – A decorrere dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale, dipendente e dirigente e tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali delle Pubbliche amministrazioni, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19. Al di fuori dell’esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l’accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Non è consentita alcuna autocertificazione del possesso del green pass. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione. Il lavoratore che dichiari il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.
  • OBBLIGO ESIBIZIONE GREEN PASS SOGGETTI ESTERNI – L’obbligo del green pass, è esteso anche ad ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione. Pertanto, qualunque altro soggetto per accedere all’amministrazione, dovrà essere munito di “green pass” – ivi inclusi i visitatori e gli Amministratori – che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.
  • STRUMENTI TEMPORANEI – Il controllo sarà svolto in forma istantanea attraverso l’App VerificaC19, tramite la lettura del QR Code, che consente di controllare la validità della certificazione; la verifica non prevede la memorizzazione di alcuna informazione sul dispositivo del verificatore. Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:
    1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2,
    2. avvenuta guarigione da COVID-19,
    3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.
  • SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO – Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo, il segretario generale ed il dirigente avente ruolo di datore di lavoro, hanno delegato i dirigenti dell’ente allo svolgimento delle operazioni in riferimento al personale ed agli altri soggetti che accedono alle articolazioni organizzative di propria competenza. Ciascun dirigente individuerà uno o più incaricati per il controllo, mediante apposito atto di nomina. Il controllo potrà altresì essere svolto dal personale incaricato dei servizi di portierato e guardiania posto all’ingresso della sede comunale, con le modalità operative di cui in allegato
  • MODALITÀ DEL CONTROLLO – Accertamento all’ingresso: L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi. Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio personale ed alla segreteria generale, il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.
    – Accertamento successivo: Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. Laddove l’accertamento del green pass non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, il dirigente delegato, deve disporre che, con cadenza giornaliera, sia verificato il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.
    – Raccolta dati: In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.
  • ALLONTANAMENTO DALL’UFFICIO IN CASO DI MANCANZA DI GREEN PASS – Qualora all’atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:
    1. in caso di accertamento svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici:
    • il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.
    • Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all’ufficio personale ed alla segreteria generale il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso;
    • ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, con sospensione del trattamento retributivo e previdenziale
    In caso di attivazione di controlli esclusivamente automatici, per l’eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, l’ufficio del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all’interessato, anche con semplice mail, l’assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all’applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.
    2. nel caso in cui l’accertamento sia svolto dopo l’accesso alla sede, a tappeto o a campione:
    • il dirigente che ha svolto l’accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare al servizio personale ed al segretario generale l’inizio dell’assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l’accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all’articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio). Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
  • SOGGETTI ESENTI DA CAMPAGNA VACCINALE – Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione– non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.
  • TRATTAMENTO ECONOMICO – In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Le misure organizzative di cui innanzi sono suscettibili di aggiornamento in funzione dell’andamento delle operazioni e della disponibilità di supporti tecnologici che possano semplificare le attività.Si confida sulla collaborazione di tutti affinché l’applicazione dei nuovi obblighi di controllo si svolga con serenità e senza pregiudizio sull’andamento degli uffici e delle attività di servizio al pubblico.Sono allegati
  • Modalità operative del controllo
  • Informativa privacy