Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico)
Dal 31 gennaio 2018 è in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
La legge stabilisce che la persona interessata chiamata “disponente” possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)”.
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
- - Accertamenti diagnostici.
- - Scelte terapeutiche (in generale).
- - Singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Come esprimere le DAT?
- - In forma di atto pubblico, vale a dire davanti ad un notaio.
- - In forma di scrittura privata autenticata. L’autenticazione è fatta dal notaio.
- - In forma di scrittura non autenticata consegnata personalmente dal disponente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
Chi può farlo?
Ogni persona maggiorenne, residente nel Comune di SISTEMAPA , capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
Chi è il fiduciario?
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, maggiorenne e in grado di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Il nominativo del fiduciario che abbia accettato l’incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedervi.
Dove?
Il servizio viene svolto in questo Comune presso i Servizi Demografici - ufficio di stato civile previa prenotazione.
Come avviare la procedura?
Per le informazioni, la prenotazione dell’appuntamento e per la consegna delle DAT occorre contattare i seguenti numeri telefonici: 099 970 22 214\215\216 oppure tramite email mantonietta.andriani@comune.manduria.ta.it o tramite PEC protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
Gli appuntamenti sono fissati unicamente nei seguenti giorni e orari: martedì ore 12 e giovedì ore 16.
Come depositare una DAT?
Il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.
Non è possibile presentare la DAT in busta chiusa.
Al momento della consegna, con l’assistenza di un operatore verrà compilata e sottoscritta la “richiesta di deposito” (Mod. 1).
Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente, può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” (Mod. 2) e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario” (Mod. 3).
A tal fine il fiduciario, previo appuntamento, dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l’ “accettazione della nomina di fiduciario”.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.
In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.
Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.
Documenti da presentare
Da parte del disponente:
- - Atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia;
- - documento d’identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso;
- - tessera sanitaria in corso di validità e di una fotocopia della stessa.
Da parte del fiduciario:
- - documento d’identità in corso di validità, qualora debba accettare la nomina di fiduciario.
La Banca dati nazionale delle DAT
Il decreto n.168 del 10.12.2019, disciplina le modalità di registrazione delle Dat nella banca dati nazionale.
A partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle Dat alla banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l’esplicito consenso del disponente, conseguentemente gli ufficiali di stato civile devono compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della Dat, i dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della Dat, se il disponente ha fornito il consenso.
Le copie delle Dat depositate prima del 1° febbraio 2020, da acquisire alla banca dati nazionale entro il 31.7.2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste dall’informativa rese ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella banca dati nazionale per le Dat.
Altre indicazioni utili sulle DAT
- - Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
- - Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
- - Nel caso non fosse possibile rendere una disposizione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. Anche in questo caso dovrà essere consegnata una busta contenete il supporto utilizzato per la memorizzazione.
- - L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
- - Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Costi
Nessuno
Deposito delle DAT presso l'Ufficiale di Stato Civile
Per procedere al deposito delle DAT presso l'Ufficiale di Stato Civile che provvederà all'inserimento nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e alla relativa Trasmissione, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Per il Deposito delle DAT è necessario fissare un appuntamento.
Informazioni utili per il giorno dell'appuntamento
L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido) con il modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità.
Il documento contenente le DAT, consegnato in duplice copia in due buste, deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.
Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT
E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Informazioni utili sulla stesura delle DAT
L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.
Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.
Documenti Utili
- REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
- LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219
- Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020
Modulistica
- DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
- ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE D.A.T.
- DICHIARAZIONE NOMINA FIDUCIARIO
- REVOCA INCARICO DI FIDUCIARIO
- RINUNCIA INCARICO DI FIDUCIARIO
- Accettazione della nomina del Fiduciario
- Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT.
Disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico)
Sono state introdotte nell'ordinamento giuridico italiano, con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017, le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), conosciute anche come Testamento biologico.
Per DAT - Disposizioni anticipate di trattamento, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte) esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.
Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), in Gazzetta il decreto sulla banca dati nazionale
Il Decreto del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, stabilisce le modalità di raccolta delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT).
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.
La banca dati delle DAT, come funziona
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
Le DAT vengono raccolte nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute. La banca dati ha la funzione di:
- raccogliere copia delle disposizioni anticipate di trattamento
- garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca
- assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente sia da parte del fiduciario da lui nominato.
La banca dati registra anche copia della nomina dell'eventuale fiduciario e dell'accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.
Chi alimenta la banca dati
Alimentano la Banca dati nazionale:
- gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, e gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero
- i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili
- i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT.
Le dichiarazioni precedenti all'attivazione della banca dati
Coloro che alimentano la banca dati trasmetteranno al Ministero della Salute l'elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento prima della realizzazione della Banca dati, entro sessanta giorni dalla sua attivazione.
Per approfondire consulta: il sito Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
Deposito delle DAT presso l'Ufficiale di Stato Civile
Per procedere al deposito delle DAT presso l'Ufficiale di Stato Civile che provvederà all'inserimento nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della Salute e alla relativa Trasmissione, se il disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione.
Per il Deposito delle DAT è necessario fissare un appuntamento.
Costo
Il deposito delle DAT è gratuito. La richiesta di annotazione sull'apposito registro, i documenti contenenti le volontà del disponente e la loro conservazione presso il Comune sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Informazioni utili per il giorno dell'appuntamento
L'interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (entrambi muniti di un documento d'identità valido) con il modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all'ufficiale di Stato Civile.
Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità.
Il documento contenente le DAT, consegnato in duplice copia in due buste, deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.
Il Fiduciario
Il fiduciario è colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT.
Il fiduciario potrà rinunciare al proprio incarico comunicandolo al disponente con atto scritto, sarà cura del disponente informare l'Ufficio di Stato Civile dell'avvenuta rinuncia. In assenza di nomina o di rinuncia del fiduciario, le DAT potranno essere fatte valere con l'intervento del Giudice Tutelare.
La revoca del fiduciario dovrà essere fatta con le stesse modalità previste per la nomina, senza obbligo di motivazione.
Cancellazione dal registro e restituzione delle DAT
E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dal registro e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta scritta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune.
Informazioni utili sulla stesura delle DAT
L'operatore dell'Ufficio di Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse.
Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema.
Documenti Utili
- REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)
- LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219
- Il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020
Modulistica
- DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
- ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE D.A.T.
- DICHIARAZIONE NOMINA FIDUCIARIO
- REVOCA INCARICO DI FIDUCIARIO
- RINUNCIA INCARICO DI FIDUCIARIO
- Accettazione della nomina del Fiduciario
- Informativa per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT.
Allegati
- scarica la modulistica (2 MB)
- DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ ANTICIPATA DI TRATTAMENTO (132 kB)
- ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DELLE D.A.T. (121 kB)
- DICHIARAZIONE NOMINA FIDUCIARIO (141 kB)
- REVOCA INCARICO DI FIDUCIARIO (141 kB)
- RINUNCIA INCARICO DI FIDUCIARIO (142 kB)
- Accettazione della nomina del Fiduciario (178 kB)
- REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) (420 kB)
- LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219 (26 kB)