Diritto di voto ai cittadini dell’U.E. (non italiani) qui residenti
U F F I C I O E L E T T O R A L E D I M A N D U R I A
Chi sono le persone comunitarie che possono votare: possono esercitare il proprio diritto di voto, nel Comune di residenza, tutti i cittadini dell’Unione europea (Elenco Stati U. E.) che non hanno la cittadinanza Italiana e che siano registrati nell’anagrafe della popolazione residente del Comune di Manduria.
Requisiti richiesti: residenti a Manduria, la maggiore età, e il possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine che in Italia.
Per cosa si può votare: le consultazioni a cui il cittadino Comunitario, non Italiano, può esercitare il diritto di voto sono:
per il Parlamento Europeo; l’elettore può votare presso la sezione elettorale di appartenenza (Manduria) per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta, o per i rappresentanti del Paese di appartenenza, in questa seconda ipotesi l’elettore per votare deve recarsi presso il competente Consolato/Ambasciata o nello Stato di origine (chi vota per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non può votare per i rappresentanti dello Stato di origine).
per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; l’elettore può esercitare il proprio diritto di voto sia per il Sindaco che il Consiglio Comunale recandosi semplicemente al proprio seggio (Manduria), previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
Come si diventa elettori comunitari (non italiani): presentando al Sindaco domanda d’iscrizione (vedi link in fondo) nelle liste elettorali aggiunte, sia per il Parlamento Europeo che per l’elezione del Sindaco, compilando apposite istanze disponibili presso l’Ufficio elettorale di Manduria o prelevandole dai link sottostanti, e in entrambi i casi, presentandole personalmente all’Ufficio elettorale del Comune di Manduria Via Fra B. Margarito, 1, esibendo un documento di riconoscimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno. Tuttavia, nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione nel caso di elezioni amministrative (Sindaco).
Quanto costa: l’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è gratuita.
Come si esercita il diritto di voto: se l’istanza d’iscrizione è stata accolta, basta presentarsi al proprio seggio elettorale, attribuito secondo l’indirizzo di residenza, nei giorni delle consultazioni, muniti della apposita tessera elettorale, (valida solo per Parlamento Europeo e/o elezione Sindaco) e di un documento di riconoscimento idoneo.
L’iscrizione nelle predette liste elettorali aggiunte è valida fino a quando l’interessato non perde i requisiti d’iscrizione: condanna penale, emigrazione in Stato estero.
Cosiglio di Stato: in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con recentissima sentenza n. 01193/2012 del 31.01. 2012 – 01.03.2012, il Consiglio di Stato ha sancito, in estrema sintesi, l’inapplicabilità della procedura di ammissione al voto prevista dall’art. 32 bis del D.P.R. n. 223/1967 ai cittadini dell’Unione europea che presentano domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale aggiunta dopo il termine di Legge, ovvero, del quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.
Immagine tessera elettorale dell’elettore comunitario
Riferimenti normativi: Legge 6.2.1996 n. 52 e D.Lgs. 12.4.96 n. 197