ELEZIONI TRASPARENTI

Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato
(art. 1, commi 14 e 15 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3)

In occasione dello svolgimento delle elezioni  comunali i partiti, movimenti politici, le liste o i candidati collegati hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la data dell’elezione, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

L’omessa pubblicazione determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 12.000,00 a € 120.000,00. (art. 1, comma 23 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3).

Il Comune, secondo quanto disposto dal comma 15 del citato articolo 1 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, entro il settimo (7) giorno antecedente la data della consultazione elettorale (domenica 13 settembre), ha l’obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo e previamente comunicati alla stessa amministrazione.