ELEZIONI COMUNALI 2020 – ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2019

ADEMPIMENTI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE N. 3/2019
Avviso ai delegati dei candidati alla carica di Sindaco e ai delegati di Lista

il  31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Si rammenta che, ai sensi di tale legge, in particolare dell’art. 1, comma 14, entro il quattordicesimo (14) giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 11, primo periodo del medesimo articolo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Il Comune, secondo quanto disposto dal successivo comma 15 del citato articolo 1, entro il settimo (7) giorno antecedente la data della consultazione elettorale (domenica 20 settembre), ha
l’obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo e previamente comunicati alla stessa amministrazione.

Nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle norme citate, anche al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi previste (comma 23 art. 1 legge cit.), si chiede, per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di competenza comunale, di far pervenire le necessarie comunicazioni circa i siti internet utilizzati per la pubblicazione dei dati, così da consentire alla scrivente amministrazione l’attivazione di link informatici nell’ambito del sito Comunale “elezioni trasparenti”, in corso di costruzione, per l’accesso generalizzato alle informazioni di che trattasi.

Il Responsabile del Servizio Elettorale

Avv. Maria Antonietta Andriani

 

Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”

 

 

Modalità di invio curriculum vitae e certificato penale dei candidati

In occasione delle elezioni amministrative del Comune di Manduria del prossimo 20 settembre 2020, saranno pubblicati, all’interno della sezione denominata “Elezioni Trasparenti”, il curriculum vitae ed il certificato penale di ogni candidato appartenente alle liste ammesse a partecipare alle elezioni, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Il Comune procederà alla pubblicazione dei documenti trasmessi entro domenica 13/09/2020, così come previsto dall’art. 1 comma 15 della Legge 9 gennaio 2019, n.3.

Modalità per l’invio dei documenti

Tali documenti dovranno essere trasmessi, entro e non oltre l'8 settembre 2020 all’indirizzo PEC:

elettorale.manduria@pec.rupar.puglia.it

a cura di persona appositamente incaricata dal presentatore di ciascuna lista ammessa a partecipare.

Per la designazione, utilizzare l’allegato modulo da consegnare all’Ufficio Elettorale.

Modulo di Designazione dell’Incaricato.

Specifiche delle Regole Tecniche dei documenti da inviare

Ogni curriculum vitae ed ogni certificato penale devono essere prodotti in distinti files PDF/A, formato necessario per l’archiviazione dei documenti digitali a lungo termine, di dimensione non superiore a 1 Mb ciascuno.

Nel caso di acquisizione dei documenti sopra indicati mediante scanner, prima di essere prodotti in files PDF/A, questi sono resi accessibili permettendo il riconoscimento dei caratteri, al fine di consentire la ricerca da parte dei cittadini del contenuto di tali documenti.

Nella stessa mail di trasmissione si dovrà :

  • allegare la scansione del proprio documento di identità (dimensione max 1 Mb), unitamente ad apposita attestazione (dimensione max 1 Mb) circa la conformità dei documenti informatici trasmessi rispetto a quelli già pubblicati sul sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato collegato e che, per ogni documento, è garantita l’accessibilità secondo le disposizioni della Legge 9 gennaio 2019, n.3 e del Decreto del Ministro dell’Interno in data 20/03/2019;
  • indicare espressamente e senza errori il link dove sono raggiungibili i documenti pubblicati (NB: sulla base di quanto emerge dalla prassi seguita nel 2019, si deve ritenere adempiuto l'obbligo di pubblicazione se il link riporta ad una pagina dedicata esclusivamente al partito, movimento, ecc sebbene con matrice di base comune [esempio: https://www.matrice comune/nome_movimento/ ]);

In alternativa all’invio PEC, l’incaricato designato potrà consegnare l’intera documentazione, come sopra specificato, su supporto informatico (CD / DVD / Chiavetta USB) presso l’Ufficio Elettorale Comunale, sempre entro e non oltre le ore 18.00 del 08 settembre 2020.

Nel caso vengano consegnati documenti con contenuto non conforme a quanto sopra indicato, verrà inviato al mittente un messaggio di mancata rispondenza ai criteri suddetti, invitandolo a ritrasmettere la documentazione prevista nel formato corretto entro e non oltre le ore 13.00 del 10/09/2020.


Riferimenti Normativi

LEGGE 9 gennaio 2019, n. 3. “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

art.1 comma 14
(adempimenti previsti per i partiti e i movimenti politici, nonché le liste ammesse alla competizione elettorale)

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche’ le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.  Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e’ richiesto il consenso espresso degli interessati.  Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita’ ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati e’ finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta’.

art.1 comma 15
(adempimenti previsti per l’ente cui si riferisce la consultazione elettorale)
15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche’ per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, gia’ pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita’ tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.
Art. 1, comma 23
Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a curo 120.000.

Il Responsabile del Servizio Elettorale

Avv. Maria Antonietta Andriani

Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”